Valutazione Del Rischio Sismico
Nonostante vi sia una lunga storia di normative inerenti al rischio sismico, tale pericolo non è valutato così attentamente come dovrebbe.
Il rischio in oggetto rientra nella disposizione normativa dell’art. 2087 c.c. per cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire tutti i rischi inseriti nell’ambiente di lavoro.
La tutela dei lavoratori dipende anche dallo stato di sicurezza dell’immobile in cui prestano la propria attività lavorativa. E’ quindi opportuno effettuare una valutazione del complesso produttivo (materiali, schemi strutturali, elementi non strutturali ecc.).
Il datore di lavoro ha il dovere di attivarsi organizzando l’attività lavorativa in modo sicuro e assicurandosi che gli stessi lavoratori adottino le misure per ridurre il rischio al minimo.
La valutazione del rischio sismico rientra, quindi, nella valutazione dei rischi e nella conseguente elaborazione del DVR. Nel valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori relativi alla scelta, all’uso e sistemazione delle attrezzature di lavoro ovvero la stabilità, solidità e sistemazione dei luoghi di lavoro devono senz’altro rientrare quegli avvenimenti dovuti a criticità o incidenti conseguenti ad un terremoto.
L’evento sismico è uno di quei rischi che non possono essere annullati ed eliminati ma limitati e minimizzati.
Non è prevedibile l’esatto momento dell’evento ma è sicuramente oggetto di prevenzione: un buon piano di emergenza o una buona valutazione dello stabile e degli elementi strutturali che può evitare la morte di uno o più operai.
Nell’allegato IV del Titolo I sez. VI del T.U. 81/2008 il terremoto è inserito tra gli eventi che generano una situazione di emergenza per cui devono essere disposte tutte le misure di emergenza, essendovi un pericolo grave ed immediato che non può essere evitato.
Dopo l’evento sismico, dal punto di vista documentale, vi è l’obbligo e necessità di modificare o integrare il DVR e redigere un opportuno piano di emergenza.
Quindi la valutazione dei rischi, anche per questo rischio specifico, risulta di essenziale importanza. In fase di osservazione occorre valutare il luogo in base alle norme di sicurezza specifiche come le Norme Tecniche per la Costruzione del 2008 (ad es. riduzione di resistenza, degrado dei materiali, cedimento del terreno e tutti gli elementi strutturali).
Quindi la valutazione deve essere effettuata sulla base di 3 criteri:
Pericolosità: la probabilità che l’evento si possa verificare
Esposizione: quanti soggetti vengono esposti a tale pericolo
Vulnerabilità della costruzione in esame
La fase finale di iniziativa, o fase programmatica, è volta alla pianificazione di interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi e non, e all’integrazione del piano di emergenza.
Il collegamento tra il rischio sismico e la sicurezza sul lavoro è molto stretto. Lo si evince anche dalla responsabilità, sotto il profilo penale, del datore di lavoro in caso di terremoto:
art. 590 c.p. per lesioni personali gravi colpose, in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista la reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da € 500 a 2.000 mentre per lesioni personali gravissime colpose è prevista la reclusione da 1 a 3 anni;
art. 589 c.p. per omicidio colposo commesso in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è prevista la reclusione da 2 a 7 anni.
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