Quando il Preposto paga per una mancanza del Datore di lavoro
Datore di lavoro e PREPOSTO riconosciuti
responsabili del reato di lesioni colpose per violazione della disciplina antinfortunistica nei confronti di un dipendente.
La mattina del 18 agosto 2010 il dipendente, in assenza di qualsiasi formazione ed informazione come previsto ai sensi degli art. 36 e 37 D.lgs. n.81/2008, veniva incaricato dal preposto di svolgere attività in quota.
Svolta tale attività riceveva poi da un lavoratore ulteriore incarico di fermarsi sulla copertura per chiudere i camini presenti. Nello svolgere quest’azione precipitava nel vuoto riportando gravi lesioni.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avanzati dagli imputati. Specificando che, il dipendente era in assenza di adeguata formazione ed informazione e senza alcun dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto.
Ricordiamo l’importanza di formare i lavoratori nominati come preposti ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n.81/2008 dei rischi individuati nel documento di Valutazione dei Rischi e le misure di prevenzione previste, ma soprattutto di individuare le figure aziendali che ricoprono “DI FATTO” mansioni riconducibili alla nomina formale di preposto e provvedere alla formazione specifica.
La Legge n.215/2021 ha apportato modifiche alla norma introducendo l’obbligo di identificazione del preposto. La normativa non specifica le modalità in cui provare tale individuazione, ma deve essere provata nelle forme definite dal datore di lavoro. La maggiore formalizzazione della figura del preposto si unisce all’obbligo di intervento. Si tratta cioè di interrompere il comportamento inadeguato di un altro lavoratore con conseguente informazione ai superiori diretti.
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