Lavori In Quota: Rischio Di Caduta Dall’Alto

Approfondiamo il rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota.

Cosa si intende per lavori in quota?  A partire da quale altezza è necessario proteggersi?

Con il D. Lgs. n. 235/2003 erano state apportate delle integrazioni all’allora vigente D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed era stata introdotta per la prima volta in Italia la definizione dei lavori in quota.

All’interno dell’ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sui lavori in quota.

L’art. 107 definisce i lavori in quota come:

Quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiore a quella sopra indicata.

La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

  1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
  2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi.

Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate.

Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9).

Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

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