Lavoratrici Gestanti: Come Procedere?

La tutela delle lavoratrici gestanti e madri è oggi regolata dal D.Lgs.151/2001 e D.Lgs.81/08.

Il D.Lgs.151/2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

La tutela delle lavoratrici gestanti e madri parte dal presupposto che la lavoratrice informi il datore di lavoro circa il proprio stato di gravidanza. Senza tale informazione, visto che correttamente è vietata la visita medica da parte del datore di lavoro per l’accertamento dello stato di gravidanza, non possono essere avviate le attività di valutazione dei rischi sulla lavoratrice e la mansione che essa svolge.

Sinteticamente si riportano i rischi a cui le avoratrici gestanti / madri non possono essere esposte fino al settimo mese dopo il parto:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • esposizione alla silicosi e all’asbestosi
  • esposizione a radiazioni ionizzanti
  • lavori su scale e impalcature mobili e fisse
  • lavori di manovalanza pesante
  • postura eretta per più della metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
  • lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo sia frequente, o esiga un notevole sforzo
  • i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
  • lavori agricoli che implicano la manipolazione o l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame
  • lavori di monda o trapianto del riso
  • lavori a bordo di navi, aerei, treni, pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto

E ancora:

  • esposizione a sostanze pericolose, amianto, silice libera cristallina, cancerogene, mutagene o teratogene
  • esposizione ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti
  • atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina
  • esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4
  • sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
  • sostanze e preparati classificati nocivi
  • piombo e composti

Qualora la mansione della lavoratrice preveda l’esposizione ad almeno uno dei predetti fattori di rischio, il datore di lavoro è tenuto a modificare la mansione al fine di eliminare l’esposizionequalora il cambio di mansione non sia possibile è prevista l’anticipazione del periodo di interdizione.

È stato stabilito che la comunicazione dello stato di gravidanza della donna lavoratrice sarà un obbligo del medico curante. Così come tutti gli adempimenti fino ad ora a carico della futura mamma: il certificato di gravidanza con annessa data presunta del parto, la certificazione relativa alla nascita del bambino e nel caso, quella di interruzione di gravidanza, dovranno essere trasmesse telematicamente dal dottore. È quindi il medico a dover effettuare telematicamente tutte le comunicazioni all’Inps, non più la lavoratrice stessa.

Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.

Resta l’obbligo per la lavoratrice, di consegnare al proprio datore di lavoro:

  • Entro 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il certificato medico indicante la data presunta del parto;
  • Entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva.
Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la gravidanza e l’allattamento derivanti dall’attività lavorativa (tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino) e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio.

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