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Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: Quadro legislativo PDF Stampa E-mail
Mercoledì 07 Luglio 2010 14:56

Una tra le novità più interessanti introdotte dal D.Lgs 81/2008 e dal successivo decreto correttivo 106/2009 è l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.

 

IL TESTO UNICO

Vediamo gli articoli interessati: all’ articolo 28 il comma 1 infatti recita: La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (la valutazione dei rischi), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004,…ecc”;

Il D.Lgs 106/2009 integra il testo unico introduce il comma 1 bis che recita: ”La valutazione del rischio stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater) ( con riferimento alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, luogo deputato all’elaborazione delle modalità tecniche) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010 (secondo le modifiche al testo apportate dalla legge di bilancio approvata il 31 luglio 2010 per la pubblica amministrazione ed i Datori di Lavoro privati).

Ci troviamo così di fronte ad un obbligo di legge: la valutazione del rischio stress lavoro correlato; un’indicazione di massima sulle modalità con cui eseguirla: i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004; infine ci troviamo di fronte ad una scadenza che è stata stabilita nel 31 dicembre 2010 anche in virtù delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro (prevista all’art. 6 del Testo Unico).

 

UN PO’ DI STORIA

Un’attenta lettura delle direttive emanate in sede europea tra il 1989 e il 1990 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, avrebbero dovuto far rientrare la valutazione dei rischi di natura psicosociale legati all’organizzazione del lavoro, come possibili fonti di stress fin dall’entrata in vigore del D.Lgs 626/94.

La DIRETTIVA QUADRO EUROPEA 89/391/CE  all’art.5 comma 1 recita:

ART.5

  1. 1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

Tale dubbio valutativo venne virtualmente eliminato con l’emanazione della legge 39 del 01/03/02, che modificava l’art 4 della legge 626 precisando che la valutazione andava effettuata su “tutti” i rischi. Siamo nel 2002 e pesano ancora notevoli incertezze su come inquadrare il fenomeno stress al lavoro e su come distinguerlo da altri rischi di natura psicosociale quali: il burnout o vere e proprie forme di violenza deliberata sul lavoro: il mobbing. Pesa inoltre la carenza di strumenti validi e obbiettivi per “misurare” il fenomeno.

Decisivo in tal senso si è rivelato l’accordo europeo sullo stress da lavoro siglato tra il sindacato europeo e dalle associazioni datoriali in data 08/10/2004.

L’ACCORDO QUADRO EUROPEO

L’accordo quadro europeo è stato siglato a Bruxelles 8 ottobre 2004 tra il sindacato europeo (CES) e le maggiori associazioni datoriali continentali (UNICE, UEAPNE, PMI, CEEP). Lo scopo era quello di creare una maggiore consapevolezza sul problema dello stress e offrire un quadro di riferimento per individuare, prevenire e gestire tale fenomeno.

Di seguito elenchiamo i punti qualificanti dell’accordo:

Introduzione

  • Lo stress lavoro-correlato è oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori
  • Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro è ogni lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dai settori di attività e dalla tipologia del rapporto di lavoro.

 

Finalità

  • L’Accordo si propone di accrescere la consapevolezza e la comprensione del fenomeno per tutte le parti interessate
  • L’Accordo intende fornire un quadro di riferimento per individuare, prevenire o gestire la problematica. Non intende colpevolizzare in nessun modo il lavoratore.
  • L’Accordo non concerne le violenze sul posto di lavoro, le molestie e lo stress post-traumatico.

 

Descrizione dello stress lavoro

  • Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che alcuni individui non si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro
  • Lo stress riguarda l’esposizione prolungata a periodi di tensione. Le reazioni degli individui a situazioni potenzialmente stressanti possono essere molto variabili e lo stesso individuo può reagire diversamente a situazioni simili in momenti diversi della propria vita.
  • Lo stress non è una malattia, ma può ridurre l’efficienza sul lavoro.
  • Non tutte le manifestazioni di stress al lavoro sono da considerare stress lavoro-correlato

 

Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato

  • Indicatori di stress al lavoro sono da considerarsi: altro tasso di assenteismo, elevato turn-over, frequenti conflitti interpersonali e lamentele da parte del personale (l’Accordo non si propone di stilare una lista esaustiva).
  • L’individuazione di un’eventuale problema di stress correlato al lavoro deve basarsi su un’analisi di fattori quali: la gestione dell’organizzazione dei processi di lavoro, condizioni di lavoro e ambientali, la comunicazione sui luoghi di lavoro.
  • Qualora si individui un problema occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire misure di gestione appropriate spetta al Datore di Lavoro. L’adozione di tali misure deve prevedere la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Responsabilità dei Datori di Lavoro e dei lavoratori

  • Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (Direttiva quadro 89/391), tale obbligo concerne anche lo stress lavoro-correlato. Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di rispettare le misure di protezione approntate dal Datore di Lavoro.
  • La gestione dello stress lavoro-correlato può essere affrontata sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi o attraverso l’adozione di una politica specifica.

 

Prevenzione, eliminazione o riduzione dei problemi di stress al lavoro

  • La gestione della problematica può comportare l’adozione di varie misure che possono essere collettive e individuali, specificamente mirate o come parti di una politica integrata più ampia.
  • È previsto l’impiego di professionalità esterne ai luoghi di lavoro qualora non esistano in azienda.
  • Una volta adottate misure specifiche, esse vanno regolarmente verificate e aggiornate
  • Tali misure possono includere: misure di gestione della comunicazione con riferimento agli obiettivi aziendali, ai ruoli ricoperti dai singoli lavoratori nell’organizzazione e al sostegno da parte dei vertici aziendali. Miglioramenti dell’organizzazione e dei processi di lavoro, anche in termini di condizioni e di ambiente. Un’adeguata formazione di dirigenti e lavoratori. Un’adeguata informazione e consultazione dei rappresentati dei lavoratori.
  • In Italia l’accordo è stato recepito circa 4 anni dopo: il 9/06/2008.

Tornando ai giorni nostri la scadenza del 31 dicembre 2010 di avvicina e, oltre ad una legge che richiede espressamente la valutazione di tale rischio, ci sono varie metodologie per valutare e gestire questo rischio nel rispetto dell’accordo europeo.



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