| Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: Quadro legislativo |
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| Mercoledì 07 Luglio 2010 14:56 |
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Una tra le novità più interessanti introdotte dal D.Lgs 81/2008 e dal successivo decreto correttivo 106/2009 è l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.
IL TESTO UNICO Vediamo gli articoli interessati: all’ articolo 28 il comma 1 infatti recita: “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (la valutazione dei rischi), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004,…ecc”; Il D.Lgs 106/2009 integra il testo unico introduce il comma 1 bis che recita: ”La valutazione del rischio stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater) ( con riferimento alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, luogo deputato all’elaborazione delle modalità tecniche) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010 (secondo le modifiche al testo apportate dalla legge di bilancio approvata il 31 luglio 2010 per la pubblica amministrazione ed i Datori di Lavoro privati).
Ci troviamo così di fronte ad un obbligo di legge: la valutazione del rischio stress lavoro correlato; un’indicazione di massima sulle modalità con cui eseguirla: i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004; infine ci troviamo di fronte ad una scadenza che è stata stabilita nel 31 dicembre 2010 anche in virtù delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro (prevista all’art. 6 del Testo Unico).
UN PO’ DI STORIA Un’attenta lettura delle direttive emanate in sede europea tra il 1989 e il 1990 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, avrebbero dovuto far rientrare la valutazione dei rischi di natura psicosociale legati all’organizzazione del lavoro, come possibili fonti di stress fin dall’entrata in vigore del D.Lgs 626/94. La DIRETTIVA QUADRO EUROPEA 89/391/CE all’art.5 comma 1 recita: ART.5
Tale dubbio valutativo venne virtualmente eliminato con l’emanazione della legge 39 del 01/03/02, che modificava l’art 4 della legge 626 precisando che la valutazione andava effettuata su “tutti” i rischi. Siamo nel 2002 e pesano ancora notevoli incertezze su come inquadrare il fenomeno stress al lavoro e su come distinguerlo da altri rischi di natura psicosociale quali: il burnout o vere e proprie forme di violenza deliberata sul lavoro: il mobbing. Pesa inoltre la carenza di strumenti validi e obbiettivi per “misurare” il fenomeno. Decisivo in tal senso si è rivelato l’accordo europeo sullo stress da lavoro siglato tra il sindacato europeo e dalle associazioni datoriali in data 08/10/2004.
L’ACCORDO QUADRO EUROPEO L’accordo quadro europeo è stato siglato a Bruxelles 8 ottobre 2004 tra il sindacato europeo (CES) e le maggiori associazioni datoriali continentali (UNICE, UEAPNE, PMI, CEEP). Lo scopo era quello di creare una maggiore consapevolezza sul problema dello stress e offrire un quadro di riferimento per individuare, prevenire e gestire tale fenomeno. Di seguito elenchiamo i punti qualificanti dell’accordo: Introduzione
Finalità
Descrizione dello stress lavoro
Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato
Responsabilità dei Datori di Lavoro e dei lavoratori
Prevenzione, eliminazione o riduzione dei problemi di stress al lavoro
Tornando ai giorni nostri la scadenza del 31 dicembre 2010 di avvicina e, oltre ad una legge che richiede espressamente la valutazione di tale rischio, ci sono varie metodologie per valutare e gestire questo rischio nel rispetto dell’accordo europeo. |

















